Art. 1.

      1. Alla legge 20 luglio 2000, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «cittadini ebrei,» sono inserite le seguenti: «degli appartenenti ai popoli dei rom e dei sinti, degli omosessuali, dei disabili e dei testimoni di Geova»;

          b) all'articolo 2, dopo le parole: «popolo ebraico» sono inserite le seguenti: «, ai popoli dei rom e dei sinti, agli omosessuali, ai disabili, ai testimoni di Geova»;

          c) il titolo è sostituito dal seguente: «Istituzione del "Giorno della memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni nei campi nazisti».